LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1437
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I cartoni predisposti con opportuni tagli e sagomature per l'imballaggio, non sono assoggettabili all'imposta comunale di consumo prevista, per i lavori di cartone, dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE
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