LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1438
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La promozione a segretario e qualifiche equiparate delle carriere speciali, conferite mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelle conferite successivamente a tale data agli impiegati che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esami e nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole. Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale nel seguente ordine: 1) idonei nei concorsi per esami; 2) idonei nei concorsi per esame speciale. Gli impiegati predetti possono conseguire la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 1 della legge 7 luglio 1959, n. 469. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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