LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1463
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, è modificato come segue: "Per la direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali, l'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 34 ingegneri, non oltre 80 geometri, non oltre 15 disegnatori, non oltre 80 assistenti, non oltre 12 dattilografi e non oltre 20 autisti, che dovranno risiedere nella giurisdizione territoriale degli uffici di cui all'articolo 4. Per gli studi relativi all'attuazione dei lavori della autostrada e per le prove di laboratorio dei materiali usati nel corso dei lavori stessi, l'A.N.A.S. è autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale, non oltre 4 laureati in geologia e non oltre 2 laureati in chimica, che potranno essere destinati a prestare servizio presso il Centro sperimentale dell'A.N.A.S. di Cesano. La retribuzione è fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato. Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli ingegneri, di un colloquio sulle materie professionali ed una prova pratica per i laureati in geologia e chimica, di un colloquio sulle materie professionali per i geometri e di una prova pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti. Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione del rapporto d'impiego per colpa del personale assunto a contratto. I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino al massimo di tre anni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto il Guardasigilli: REALE
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