LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1474

Type Legge
Publication 1965-10-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente con Protocollo ed Annessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - MATTARELLA - MARIOTTI - PIERACCINI -

Visto, il Guardasigilli: REALE

Agreement

European Agreement on the exchanges of blood-grouping reagents Parte di provvedimento in formato grafico

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