LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1474
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente con Protocollo ed Annessi, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'Accordo stesso.
SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - MATTARELLA - MARIOTTI - PIERACCINI -
Visto, il Guardasigilli: REALE
Agreement
European Agreement on the exchanges of blood-grouping reagents Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.