LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1486
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è concesso, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1963 al 30 giugno 1965, un assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese. L'assegno annuo di cui al comma precedente è, rispettivamente, di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilità, nei riguardi dei sanitari e degli ufficiali giudiziari, ed è, rispettivamente, di lire 72.800 e di lire 54.600 nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari. L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni. Ai titolari di più pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta più favorevole.
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