LEGGE 17 dicembre 1965, n. 1487
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 è concesso all'Associazione italiana della Croce Rossa un contributo annuo di lire 300 milioni, in sostituzione dei proventi previsti dall'articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224. Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 il contributo è stabilito in lire 150 milioni. Il contributo di cui al comma precedente è stanziato in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
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