DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1490
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvar le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17 , relativo alle propedeuticita' di esame del corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che il secondo periodo e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Inoltre, non possono sostenere l'esame di Diritto romano, Esegesi delle fonti del diritto romano, Storia del diritto italiano, Esegesi delle fonti del diritto italiano e Diritto comune, prima di aver superato gli esami di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano, l'esame di Scienza delle finanze prima di quello di Economia politica; l'esame di Diritto internazionale e di Organizzazione internazionale prima di quello di Diritto costituzionale; l'esame di Diritto amministrativo prima di quello di Diritto costituzionale e di Diritto processuale civile e l'esame di Diritto fallimentare prima di quello di Diritto processuale civile".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 49. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvar le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 17, relativo alle propedeuticita' di esame del corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che il secondo periodo e' abrogato e sostituito dal seguente: "Inoltre, non possono sostenere l'esame di Diritto romano, Esegesi delle fonti del diritto romano, Storia del diritto italiano, Esegesi delle fonti del diritto italiano e Diritto comune, prima di aver superato gli esami di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano, l'esame di Scienza delle finanze prima di quello di Economia politica; l'esame di Diritto internazionale e di Organizzazione internazionale prima di quello di Diritto costituzionale; l'esame di Diritto amministrativo prima di quello di Diritto costituzionale e di Diritto processuale civile e l'esame di Diritto fallimentare prima di quello di Diritto processuale civile".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 49. - VILLA
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