DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1965, n. 1492
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno; Decreta:
Art. 1
Il comune di Muggia e' autorizzato a cedere acqua agli enti gestori della parte di rete del proprio acquedotto sita in territorio sotto amministrazione jugoslava a prezzo inferiore a quello di costo e cioe' a L. 18 al m. c. per la rete bassa e a L. 30 al m. c. per la rete alta.
Art. 2
E' autorizzata la concessione di un contributo a favore del comune di Muggia quale concorso agli oneri ad esso derivanti dalla fornitura d'acqua a territori limitrofi sotto amministrazione jugoslava di cui all'articolo precedente. Tale contributo viene determinato in L. 2.311.800 annue per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1966. La relativa spesa fara' carico al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SARAGAT MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 60. - VILLA
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