LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1494
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Tra i rapporti giuridici della Società mineraria carbonifera sarda trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, sono compresi anche i rapporti di lavoro del personale addetto a miniere in via di esaurimento, come tali non trasferite all'ENEL, ovvero addetto alle attrezzature, anche portuali, di trasporto, carico e scarico del minerale, nonchè di quello addetto alla gestione amministrativa dell'esercizio minerario presso la sede dell'impresa e alla manutenzione e custodia degli alloggi dei lavoratori, a esclusione dei dipendenti dell'Istituto delle case popolari.
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