DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1498
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1966, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: A) i dazi stabiliti dalla tariffa stessa, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, si applicano nella misura indicata per ciascuna voce nell'unita tabella firmata dal Ministro per le finanze; B) le voci di tariffa numeri 15.07-B-I-b-I-bb-alfa, 15.07-B-I-b-2-aa e 28.39-B-I, e i relativi numeri di statistica e dazi, sono modificate come segue: TABELLE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- C) il testo della voce di tariffa n. 31.02-A-I e' modificato come segue: "con tenore in azoto inferiore o uguale a 16,23%, nei limiti di un contingente annuo di 500.000 quintali"; D) il testo della voce di tariffa n. 70.11-A e' modificato come segue: "ampolle di vetro con o senza conduttore d'uscita per alte tensioni, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi"; (1) E) fino al 30 novembre 1966, la nota complementare al Capitolo 58 della tariffa e' sostituita dalla seguente: "Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della voce numero 58.01-A, nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange".
(1) E' ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Art. 2
I contingenti tariffari in esenzione daziaria previsti, per l'anno 1965, dalla nota (2) alle voci numeri 03.01-B-I-b-1 e 03.02-A-I-b-2, nei limiti di quintali 360.000 per i tonni freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati e nei limiti di quintali 3-10.000 per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccala', provenienti da paesi estranei alla Comunita' economica europea, sono, rispettivamente, aumentati di quintali 40.000 e di quintali 30.000.
(2) Non si applica ai prodotti provenienti dalla Grecia.
Art. 3
Salvo la diversa decorrenza stabilita dall'art. 1, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 103. - VILLA
Tabella
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