DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1501
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art 63 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme generali delle scuole annesse alla Facolta' di ingegneria, nonche' all'istituzione della scuola di specializzazione in Ingegneria mineraria. Art. 64. - Le scuole di perfezionamento e di specializzazione hanno lo scopo di consentire agli allievi di ampliare le proprie conoscenze in un particolare ramo applicativo dell'ingegneria. Piu' precisamente le scuole di perfezionamento hanno come compito l'approfondimento della cultura scientifico-tecnica dell'allievo in una data branca dell'ingegneria, mentre le scuole di specializzazione hanno fini prevalentemente pratici e impartiscono all'allievo una maggiore capacita tecnica in un dato ramo dell'ingegneria. I corsi di dette scuole hanno durata di almeno due anni. Il Consiglio della Facolta' di ingegneria nomina ogni anno il direttore delle singole scuole. Salvo eccezioni previste nei successivi articoli, possono iscriversi alle scuole di perfezionamento o di specializzazione i laureati in ingegneria. Non e' ammessa l'iscrizione contemporanea a due o piu' scuole o ad una scuola e ad un corso di perfezionamento, di cui al titolo VIII. Il numero degli allievi che potranno essere iscritti ogni anno alle singole scuole verra' fissato dai rispettivi direttori, compatibilmente con le potenzialita' dei laboratori e con le esigenze dei corsi normali di ingegneria. Gli allievi che hanno superato tutti gli esami di una scuola e sono in possesso della laurea prescritta sono ammessi a sostenere un esame finale di diploma consistente in una discussione orale su una tesi eseguita sotto la guida di un docente della scuola. A chi abbia frequentato una scuola per la durata prescritta viene rilasciato un certificato della frequenza e degli esami eventualmente sostenuti. A chi abbia superato anche l'esame finale viene rilasciato un diploma di perfezionamento o di specializzazione. Le Commissioni per gli esami di profitto per le singole materie sono costituite da tre insegnanti. La Commissione per l'esame finale e' costituita da cinque insegnanti. La composizione di tali Commissioni e' designata dal preside della Facolta' di ingegneria, sentito per ogni scuola il rispettivo direttore. Art. 65. - Le tasse e soprattasse scolastiche dovute dagli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento della Facolta' di ingegneria sono fissate nella stessa misura di quella vigente per gli studenti dei normali corsi di laurea o di diploma e precisamente: tassa d'immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale di esami di profitto . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa per esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 L'ammontare dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli allievi possono usufruire durante il corso di studi, viene determinato ogni anno. dal Consiglio di amministrazione del Politecnico per ciascuna scuola. La tassa erariale di diploma ammonta a L. 6000 Art. 66. - La scuola di specializzazione in ingegneria mineraria, ha la durata di due anni accademici. Essa attua in particolare il programma di specializzazione previsto per i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere. Le materie di studio della scuola sono le seguenti: 1° Anno: Fondamentali: 1) Mineralogia; 2) Geologia; 3) Tecnologie minerarie; 4) Geofisica mineraria. Complementari: 5) Petrografia; 6) Geologia applicata. 2° Anno: Fondamentali: 7) Giacimenti minerari; 8) Arte mineraria; 9) Impianti minerari; 10) Preparazione dei minerali. Complementari: 11) Tecnologie metallurgiche; 12) Economia e legislazione mineraria. In funzione dell'indirizzo perseguito dai singoli allievi il direttore della scuola puo' concedere che le materie complementari siano, sino ad un massimo di tre, sostituite con i seguenti altri insegnamenti: Tecnica della perforazione petrolifera; Tecnica dei giacimenti di idrocarburi; Produzione degli idrocarburi. Alla scuola, possono essere, iscritti: a) i laureati in una Facolta' di ingegneria in Italia; b) i funzionari della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere anche se sprovvisti della laurea in ingegneria. All'esame finale di diploma sono ammessi solo i laureati in ingegneria. Il direttore del corso, su conforme parere del Consiglio della Facolta' di ingegneria, puo' dispensare dall'obbligo della frequenza e dell'esame per singole materie quegli iscritti che gia' avessero seguito gli insegnamenti stessi nel loro precedente curriculum degli studi.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 48. - VILLA
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