DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. 1502
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di ridurre i limiti concernenti la superficie minima delle coltivazioni di Cui all'art. 82, lettera c), dell'anzidetto regolamento;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dalla campagna 1965, la disposizione contenuta nell'art. 82, lettera c), del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1571, e' sostituita dalla seguente: "La superficie minima, per ciascuna coltivazione, non deve essere inferiore ad are dodici per le varieta' levantine ed il Nostrano del Brenta e ad are quindici per le altre varieta'".
SARAGAT MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei; conti, addi' 13 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 97. VILLA
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