LEGGE 6 dicembre 1965, n. 1510

Type Legge
Publication 1965-12-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogota' il 30 marzo 1963.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accordo - art. 1

ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica di Colombia, considerati i vincoli di amicizia che legano i due popoli e le comuni tradizioni latine e cristiane, animati dal desiderio di rendere sempre piu' intense e feconde le relazioni gia' esistenti tra i due Paesi nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica, hanno risolto di stipulare un accordo culturale e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari; il Presidente della Repubblica italiana, Sua Eccellenza Augusto CASTELLANI, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario d'Italia, il Presidente della Repubblica di Colombia, il suo Ministro degli affari esteri, Sua Eccellenza dottor Jose' Antonio MONTALVO, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire nel proprio territorio la creazione, il funzionamento e lo sviluppo di istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi. In particolare, il Governo colombiano concedera' ogni possibile facilitazione allo sviluppo delle attivita' dello Istituto italiano di cultura gia' funzionante in Bogota'; il Governo italiano favorira' la creazione e le attivita' di un analogo centro culturale colombiano in Roma. Il termine "Istituzioni culturali", di cui, al presente articolo, comprende scuole, biblioteche, istituti, centri di cultura e, in generale, ogni ente che sia giudicato atto a realizzare i fini cui si ispira il presente Accordo.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Gli edifici o parte di edifici ed i terreni annessi, di proprieta' delle Alte Parti contraenti e delle rispettive Istituzioni culturali, di cui all'articolo 1, saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto applicabili a detti immobili, nonche' ai relativi redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti a sede delle Istituzioni culturali. Il trasferimento dei diritti di proprieta' sul suolo e sugli edifici destinati a sede delle Istituzioni culturali sara' esente, per quanto concerne tali Istituzioni, dalle tasse e dalle imposte corrispondenti. Le Alte Parti contraenti garantiscono reciprocamente l'esenzione del pagamento dei diritti doganali per l'importazione di materiale didattico, scientifico, di studio e comunque necessario alla costituzione e al funzionamento delle Istituzioni culturali di cui all'articolo 1. Analogo trattamento verra' riservato alla importazione dei libri, riviste, giornali, periodici, spartiti, dischi e nastri magnetofonici, destinati alle Istituzioni culturali sopra citate, purche' tale importazione non abbia carattere commerciale. I films didattici, documentari e di informazione, saranno ammessi in temporanea importazione, con esenzione dei diritti doganali e con l'obbligo della riesportazione.

Accordo - art. 3

Articolo 3. Il Governo colombiano favorira' nelle scuole italiane esistenti in Colombia, nel quadro di quanto contenuto nel seguente articolo 6, lo svolgimento del programma di lingua e letteratura italiane, nonche' di storia e cultura italiane, quali materie obbligatorie, assicurando ad esse; nel piano di studio, il numero di ore settimanali necessarie a un adeguato svolgimento di detto programma. Il Governo della Repubblica italiana raccomandera' nel quadro dell'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie italiane, che particolari riferimenti siano fatti alla letteratura, alla storia e alla cultura colombiane.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorira' la creazione di cattedre, di lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, arte, storia e archeologia, dell'altro Paese, nelle Universita', negli Istituti superiori e negli Istituti di istruzione secondaria esistenti nel proprio territorio. Il Governo italiano favorira', nell'ambito dell'insegnamento universitario, lo studio della letteratura e dell'arte colombiane, con riguardo particolare alla civilta' precolombiana. Il Governo colombiano facilitera' lo studio della lingua italiana negli Istituti statali di insegnamento secondaria e riconoscera', nei programmi di esame, la validita' dello studio della lingua italiana, a parita' con la lingua straniera piu' favorita, tra quelle previste nel medesimo tipo di insegnamento. Curera' altresi' di mantenere e sviluppare lo studio della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte italiane nelle Universita' e negli Istituti superiori.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Le Alte Parti contraenti si impegnano a esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco di titoli di studio secondari di ogni ordine e grado, previsti dai propri ordinamenti scolastici, anche allo scopo di consentire ai rispettivi studenti il proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e l'ammissione alle Universita' e agli Istituti di istruzione superiore. Le Alte Parti contraenti esamineranno anche la possibilita' di concordare il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti mediante corsi regolari di studio e la validita' dei certificati relativi agli esami gia' sostenuti, per il proseguimento degli studi presso le Universita' dell'altro Paese. A tal fine verranno stabilite speciali tabelle di equiparazione dei titoli universitari.

Accordo - art. 6

Articolo 6. Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere i titoli di studio conseguiti presso le Istituzioni scolastiche di una Parte, legalmente riconosciute dalla Parte medesima e funzionanti nel territorio dell'altra Parte, purche' ci sia corrispondenza con i piani di studio e i programmi vigenti nelle scuole del Paese in cui dette Istituzioni hanno sede.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Le Alte Parti contraenti determineranno, di comune accordo, le condizioni necessarie perche' i cittadini dell'altra Parte, in possesso di titoli di studio e di abilitazione, siano ammessi all'esercizio della loro professione nei rispettivi Paesi.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire i contatti diretti tra le Universita' e gli Istituti superiori di cultura dei due Paesi, mediante: a) scambio di missioni archeologiche, scientifiche e tecniche; b) scambio di professori, bibliotecari, direttori di musei, conferenzieri, studiosi e studenti; c) scambio di borsisti; d) scambio di pubblicazioni ufficiali fra le Universita', Accademie,. Biblioteche, Associazioni scientifiche e Istituzioni culturali in genere. In particolare, saranno favoriti la creazione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per scopo indagini archeologiche, scientifiche e tecniche, nonche' la concessione di borse di studio e di specializzazione, destinate a cittadini italiani e colombiani, nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Le Alte Parti contraenti favoriranno la migliore conoscenza del rispettivo patrimonio culturale, per mezzo: a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale e in traduzione; di dischi, nastri magnetofonici e microfilms di carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico; b) di esposizioni bibliografiche; c) di esposizioni d'arte, di arti applicate e di artigianato; d) di esposizioni scientifiche e tecniche; e) di manifestazioni teatrali e musicali; f) di trasmissioni radiofoniche e televisive; g) di scambio di films didattici, documentari e di informazioni; di organizzazione periodica di "settimane del film" e di prime visioni di films che siano particolarmente indicativi dei risultati raggiunti dall'arte cinematografica nei due Paesi. Sara' incoraggiata la collaborazione nel campo del cinema tra i due Paesi. A tali fini, le Alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente ogni possibile facilitazione. In particolare, l'organizzazione delle predette attivita' verra' agevolata, sostituendo il versamento del deposito dei diritti doganali, da effettuarsi in relazione alle operazioni di temporanea importazione, con una dichiarazione impegnativa del rispettivo rappresentante diplomatico o consolare, che garantisca la riesportazione, entro un certo termine, dei materiali necessari per l'effettuazione delle manifestazioni culturali indicate nel presente articolo. Tali materiali non potranno in nessun caso essere destinati a scopi commerciali.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Le Alte Parti contraenti, convinte che il turismo costituisce uno dei mezzi piu' efficaci per una migliore conoscenza tra i due Paesi, prenderanno le misure adatte a facilitarlo.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Ciascuna delle Alte Parti contraenti incoraggera' la organizzazione di manifestazioni e incontri tra sportivi italiani e colombiani e la loro partecipazione a gare, manifestazioni e tornei di carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Al fine di applicare il presente Accordo e al fine altresi' di formulare qualsiasi proposta utile ad adattarlo all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali tra i due Paesi, le Parti contraenti si accorderanno per la creazione di una Commissione mista permanente. Tale Commissione si comporra' di due Sezioni, l'una con sede a Roma e l'altra a Bogota', ciascuna delle quali composta di un presidente e di quattro membri, di cui due nominati dal Governo colombiano e due dal Governo italiano. Alla presidenza della Sezione con sede a Roma sara' nominato un rappresentante del Governo italiano; alla presidenza della Sezione con sede a Bogota' sara' nominato un rappresentante del Governo colombiano. Ciascuna Sezione si riunira', su convocazione del presidente, per lo meno una volta all'anno. Il programma di lavoro delle due Sezioni sara' possibilmente prestabilito ogni anno mediante reciproche consultazioni.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Il presente Accordo viene concluso senza limite di tempo e rimarra' in vigore fino a che non sia denunciato da una delle due Parti contraenti. In tal caso, l'Accordo cessera' di aver vigore sei mesi dopo la notificazione di denuncia.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Il presente Accordo sara' ratificato entro il piu' breve tempo possibile ed entrera' in vigore al momento dallo scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo in Roma. In fede di cio', i Plenipotenziari sopra nominati firmano il presente Accordo e vi appongono i rispettivi sigilli. FATTO nella citta' di Bogota', il 30 marzo 1963, in due esemplari, in lingua spagnola e italiana, i cui testi fanno entrambi fede. AUGUSTO CASTELLANI J. A. MONTALVO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri FANFANI

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