LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1512
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1 agosto 1963.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 del Protocollo stesso.
Art. 3
All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede: per lire 400.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; e per lire i milione mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 destinato a sopperire, agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Protocole
Protocollo per la proroga dell'Accordo Internazionale sullo zucchero del 1958. (Londra, 1 agosto 1963) PROTOCOLE Parte di provvedimento in formato grafico
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