DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 1513
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Cibiana e di Valle di Cadore (Belluno), rispettivamente, in data 10 ed 11 ottobre 1961, numeri 26 e 50, con le quali e' stata chiesta la rettifica del confine fra i Comuni stessi;
Visto che le condizioni della detta rettifica sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Belluno in data 19 maggio 1962, n. 9/224, e 1 febbraio 1964, n. 18/434, con le quali e' stato espresso il parere in ordine alla rettifica di confine in parola;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 maggio 1965;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Il confine fra i comuni di Cibiana e di Valle di Cadore, in provincia di Belluno, e' rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
Art. 2
Il prefetto della provincia di Belluno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e passivita' fra i comuni di Cibiana e di Valle di Cadore.
SARAGAT TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 117. - VILLA
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