LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1522

Type Legge
Publication 1965-12-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffe', adottato a New York il 28 settembre 1962.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 64 dell'Accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dalla partecipazione all'Accordo indicato nei precedenti articoli, sino a tutto l'anno 1964, sara' provveduto quanto a lire 11.150.000, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, quanto a lire 16.750.000 con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro per liquidazione beni tedeschi. All'onere di lire 13.400.000 relativo all'esercizio 1965 sara' fatto fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - COLOMBO - LAMI STARNUTI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Accord

Accordo internazionale sul caffe' (New York, 28 settembre 1962) ACCORD INTERNATIONAL DE 1962 SUR LE CAFE' Parte di provvedimento in formato grafico

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