DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965, n. 1530

Type DPR
Publication 1965-08-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Roma rispettivamente in data 28 dicembre 1964 e 21 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di magistero dell'Universita' di Roma.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Roma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1966

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 21. - VILLA

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva-art. 1

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente di ruolo per l'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva" presso la Facolta' di magistero dell'Universita' di Roma. L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventotto del mese di dicembre in Roma, nel rettorato della Citta' universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Universita' di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958 a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Universita' stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori: Papi prof. Giuseppe Ugo, nato a Capua e domiciliato a Roma, magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 17 dicembre 1963 (allegata A) che fa parte integrante del presente atto; Molinari dott. Osvaldo, nato a Frascati il 23 febbraio 1915, elettivamente domiciliato per la sua carica presso l'E.N.P.I., debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.I. nella seduta del 13 febbraio 1963 (allegato B) che fa parte integrante del presente atto. Le parti contraenti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza dei testimoni. Premesso che l'E.N.P.I.: Considerato che uno degli scopi da esso perseguiti e' quello di assumere iniziative di carattere sociale; e, particolarmente, quelle tendenti alla istituzione di servizi specializzati per l'orientamento professionale; Tenuto presente che tale scopo puo' essere raggiunto attraverso la formazione di personale specializzato per l'orientamento professionale, mediante istituzioni di cattedre e di scuole di perfezionamento o di specializzazione; Considerato che lo studio della Psicologia dell'eta' evolutiva ha lo scopo fondamentale di studiare e valorizzare i metodi per lo sviluppo e l'affermazione degli studi della psicologia scientifica; che, a tal fine, l'E.N.P.I. ha espresso mediante deliberazioni del Consiglio di amministrazione (sedute del 18 luglio 1962 e 13 febbraio 1963, allegati C e 8) la determinazione di istituire mediante convenzione, presso l'Universita' di Roma: a) un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della Psicologia dell'eta' evolutiva; b) un posto di assistente ordinario da assegnare all'insegnamento stesso; ed ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento dei posti di ruolo di cui sopra; che la Facolta' di magistero, presso la quale l'insegnamento viene impartito, ha riconosciuto nella seduta del 3 novembre 1962, come pienamente corrispondente all'interesse degli studi l'istituzione del posto di professore di ruolo suddetto; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Roma, nella seduta del 17 dicembre 1963 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito alla istituzione di un posto di professore di ruolo e d un posto di assistente di ruolo per il predetto insegnamento ed ha autorizzato il rettore alla stipulazione della presente convenzione; tutto ciopremesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Roma e' istituito, in aggiunta al posto di ruolo assegnato alla Facolta' di magistero e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di ruolo riservato all'insegnamento della Psicologia dell'eta' evolutiva.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 2

Art. 2. L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Universita' degli studi cl Roma, all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 3.800.000, pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 3

Art. 3. Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita o indennita' di legge) del professore titolare della cattedra di cui all'art. 1 dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, l'E.N.P.I si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di lire 3.800.000.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 4

Art. 4. L'E.N.P.I. si obbliga a versare inoltre, all'Universita' di Roma oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, una ulteriori somma annua di. L. 760.000 pari al 20% del contributo di. lire 3.800.000 per costituire uno speciale, fondo per provvedere al l'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettare al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi per tutto il periodo di durata della convenzione stessa. Il predetto Ente si obbliga, inoltre, a corrispondere la sud detta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso e' obbligato a versare all'Universita' di Roma, a norma dell'art; 3 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere di sposti a favore dei professori universitari. La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovra' essere fissata nella stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 5

Art. 5. L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Universita' degli studi di Roma all'inizio di ogni anno accademico, per il mantenimento del posto di assistente di ruolo di cui alle premesse a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, un contributo annuo di L. 1.800.000 (unmilioneottocentomila) pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di assistente ordinario.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 6

Art. 6. Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita e indennita' di legge) dell'assistente ordinario dovesse superare il contributo di cui all'art. 5, l'E.N.P.I. si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avra' superato la spesa annua di L. 1.800.000.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 7

Art. 7. L'E.N.P.I. si obbliga a versare all'Universita' di Roma oltre a quanto indicato "gli articoli precedenti una ulteriore somma annua di L. 360.009 (trecentosessantamila), pari al 20% del contributo di L. 1.800.000 per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza che possa spettare all'assistente ordinario di cui trattasi per tutto il periodo della durata della convenzione stessa. Il predetto Ente si obbliga inoltre a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che l'Ente stesso e' obbligato a versare all'Universita' di Roma a norma dell'art. 5 della presente convenzione, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore degli assistenti ordinari. La decorrenza dell'aumento dei contributi suindicati, avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 8

Art. 8. L'E.N.P.I.- si impegna, ancora, per assicurare il funzionamento della cattedra di Psicologia dell'eta' evolutiva e per tutta la durata della convenzione, ad erogare una somma annua di lire 400.000 quale dotazione per il funzionamento della cattedra ed a versare detta somma all'Universita' di Roma in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno accademico.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 9

Art. 9. L'Universita' di Roma si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di Psicologia dell'eta' evolutiva, nonche' quelli per il posto di assistente ordinario, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore e dell'assistente dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera', altresi', annualmente allo Stato, con l'esonero di ogni altro obbligo e responsabilita', una somma in misura pari al 20% del contributo di L. 3.800.000 prevista dal primo comma del precedente art. 4 o del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 4, nonche' una somma pari al 20% del contributo di L. 1.800.000 prevista dal primo comma art. 7 e del nuovo maggiore contributo di cui al secondo comma dello stesso art. 7. Detto versamento sara' fatto in conto entrate del Tesoro, al capitolo e all'articolo che verranno istituiti dal Ministero del tesoro.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 10

Art. 10. La presente convezione si intendera' decaduta: a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 11; b) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 2 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 3 e 4; c) se non vengano aumentati, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, il contributo di cui all'art. 5 e la somma percentuale integrativa di cui all'art. 7, al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 6 e 7; d) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, i mezzi finanziari previsti per il mantenimento del posto di professore di ruolo e del posto di assistente ordinario; e) se non vengano integralmente adempiuti tutti gli obblighi previsti dall'art. 8 della presente convenzione. In tutti e quattro i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di Psicologia dell'eta' evolutiva e il posto di assistente ordinario si intenderanno senz'altro soppressi ed il titolare della cattedra medesima e del posto di assistente cesseranno immediatamente dal servizio.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 11

Art. 11. La presente convenzione avra' vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Universita' di Roma del professore titolare della cattedra di Psicologia dell'eta' evolutiva e si intendera' tacitamente rinnovata per uguale periodo di tempo ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione professore e assistente per Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 12

Art. 12. La presente convenzione che e' fatta nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Roma sara' registrata in esenzione ti tasse di registro e bollo a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55) e del [decreto-legge 9 aprile 1924, n. 380, e dell'art. 45](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1924-04-09;380~art45) della [legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Roma. Non si da' lettura dei tre allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza. Il rettore: prof. Giuseppe Ugo PAPI Il rappresentante dell'E.N.P.I.: dott. Osvaldo MOLINARI L'ufficiale rogante: dott. Francesco RUGGERI Registrato all'Ufficio I - Atti pubblici di Roma al n. 6220 - Mod. 71/ ME. vol. 331 il 4 gennaio 1964. Il capo ufficio: Michele MATISTA D'ordine del Presidente della Repubblica Visto, il Ministro per la pubblica istruzione GUI

Atto aggiuntivo convenzione professore Psicologia dell'eta' evolutiva- art. 1

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