DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. 1531

Type DPR
Publication 1965-11-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta:

Art. 1

Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale. Le attivita' gia' spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.

Art. 2

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art. 3

I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo. Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c) del decreto del Presidente della, Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e il regolamento del personale delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all'art. 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Art. 4

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo. Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalita' da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali. I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato che debbono svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale. L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.

Art. 5

I provvedimenti gia' di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonche' quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni e locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6

Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorita' di pubblica sicurezza.

SARAGAT MORO - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - CORONA

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1966

Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 35. - VILLA

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