LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1560
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonchè all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprietà sono corrisposte, a domanda, le indennità per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella. Le indennità suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.