DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. 1627
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonche' quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.
Art. 2
I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso. ((I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalita' delle attivita' e della loro incidenza sull'ambiente)).
Art. 3
Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.
SARAGAT MORO - TAVIANI - TREMELLONI - MANCINI - FERRARI AGGRADI - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 12. - VILLA
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