DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1965, n. 1647

Type DPR
Publication 1965-12-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 18 novembre 1964 n. 1265;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

"Facolta' di architettura" (limitata al biennio propedeutico). Dopo l'art. 80, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del biennio propedeutico della Facolta' di architettura. Art. 81 - Il biennio di studi propedeutici della Facolta' di architettura ha per fine di conferire, nel campo delle scienze tecniche e delle arti, le nozioni necessarie all'apprendimento delle materie applicative insegnate nei trienni di Architettura che portano al conseguimento della laurea in Architettura. Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici soltanto gli studenti forniti del diploma di maturita' classica o scientifica o artistica. Art. 82. - Lo studente e' tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti per ogni singolo corso. Ogni professore in relazione al proprio insegnamento si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede piu' opportuno. Art. 83. - Gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici in Architettura sono fondamentali e complementari. I - Fondamentali: 1) Disegno dal vero (biennale); 2) Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale); 3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale); 4) Elementi costruttivi; 5) Analisi matematica e geometria analitica (biennale); 6) Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva; 7) Applicazioni di geometria descrittiva; 8) Fisica; 9) Chimica generale ed applicata; 10) Mineralogia e geologia. II - Complementari: 1) Letteratura italiana; 2) Plastica ornamentale; 3) Lingua inglese; 4) Lingua francese. Gli studenti dovranno sostenere gli esami in tutte le discipline fondamentali e in due materie complementari da loro scelte fra le quattro proposte. Art. 84. - Gli studenti provenienti da altre Facolta' di architettura sono ammessi all'anno del biennio al quale erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti nella Facolta' di provenienza. Per gli studenti o laureati della Facolta' di ingegneria o dei bienni che danno adito a detta Facolta', il Consiglio dei professori formulera' il piano di studi per lo ulteriore svolgimento della carriera scolastica. Art. 85. - Gli studenti sono tenuti a rispettare la modalita' di iscrizione e di frequenza delle singole materie e le precedenze di esame che il Consiglio di facolta' stabilira' nel piano degli studi.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1966

Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 55. - VILLA.

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