DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1655
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 221 del Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) e della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.);
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge predetta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1938, n. 141, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, non si applica nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunita' Economica Europea (C.E.E.).
SARAGAT MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 82. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.