DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1965, n. 1660
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203;
Vista la direttiva del Consiglio della Comunita' Economica Europea n. 224 del 25 febbraio 1964;
Sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
I cittadini degli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea possono esercitare in Italia la professione di mediatore, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253, a condizione che siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.
Art. 2
I predetti cittadini, per ottenere la iscrizione nel ruolo ordinario dei mediatori, debbono avere i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, numero 1926. La prova di tali requisiti, a eccezione di quello della residenza, dovra' essere fornita con idonea certificazione, rilasciata dalla competente autorita' dello Stato del quale l'aspirante e' cittadino.
Art. 3
L'attivita' non professionale di mediatore puo' essere liberamente svolta in Italia dal cittadino di altro Stato membro della Comunita' Economica Europea che abbia preventivamente notificato alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio l'operazione commerciale che intende preparare o far concludere.
SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - TAVIANI - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 99. - VILLA
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