DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1965, n. 1672
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli in data 29 settembre 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in lutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata ai capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 11. - VILLA
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 1
Rep. 831 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Napoli. L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ventinove del mese di settembre nel rettorato della Universita' degli studi di Napoli, innanzi a me dott. Giuseppe Iorio, nato a Boscoreale l'8 maggio 1909, direttore amministrativo della Universita' medesima, funzionario delegato con decreto rettorale n. 1281 del 19 aprile 1961 a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ed alla presenza dei signori: dott. Michelangelo Sacco, nato a Napoli l'1 gennaio 1922, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria e dott. Tommaso Pelosi, nato a Napoli il 10 maggio 1930, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me personalmente noti, si sono costituiti: Da una parte Il prof. Giuseppe Tesauro, nato ad Avellino il 21 giugno 1898, rettore della Universita' degli studi di Napoli e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 50 del 12 luglio 1965. Dall'altra Il sig. Nino Grimani, consigliere delegato della Societa' azionaria conservazione alimenti freschi, mandatario del Consiglio di amministrazione della Societa' medesima, in virtu' della deliberazione in data 15 settembre 1963, giusta i poteri conferiti al Consiglio stesso dallo statuto sociale, titolo IV. I comparenti, della cui identita' personale, io ufficiale rogante sono certo, Premesso: che lo statuto della Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni, comprende l'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, fra le materie del corso di laurea in Medicina e chirurgia; che il Consiglio di amministrazione della Societa' azionaria conservazione alimenti freschi, nell'adunanza del 22 marzo 1965, allo scopo di incrementare gli studi nel campo delle malattie del lavoro e diffondere la conoscenza delle norme mediche sulla prevenzione di tali malattie e sui criteri di selezione professionale, ha deliberato di sovvenzionare una cattedra di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle adunanze del 22 maggio, 23 giugno e 12 luglio 1965, hanno approvato, entro i limiti delle proprie competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo, da destinare all'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, approvando il relativo schema di convenzione; che il Consiglio di amministrazione della sopra citata societa', nell'adunanza del 15 settembre 1965, ha deliberato di assumere l'onere finanziario del posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, approvando lo schema della relativa convenzione; Tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Napoli e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e art. 100, coma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 2
Art. 2. La Societa' azionaria conservazione alimenti freschi "S.A.C.A.F.", affinche' venga attuato l'insegnamento predetto, si impegna a versare alla Universita' degli studi di Napoli per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, i seguenti contributi: a) L. 4.600.000 annue, pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 annue, pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nei successivo art. 7, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 3
Art. 3. I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati alla Universita' degli studi di Napoli, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto, e successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 4
Art. 4. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Societa' azionaria conservazione alimenti freschi "S.A.C.A.F." si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la predetta Societa' si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Napoli, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. L'Universita' medesima versera', altresi', annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 2, comma b) per gli effetti suindicati, e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 4 secondo comma.
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 6
Art. 6. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza, della nomina del primo titolare della cattedra di Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 7
Art. 7. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 6; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 8
Art. 8. Fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati: a) estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione della "S.A.C.A.F." S.p.A., del 22 marzo 1965; b) estratto dallo statuto della "S.A.C.A.F." S.p.A.; c) deliberazione del Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, adunanza del 22 maggio 1965; d) deliberazione del Senato accademico, adunanza del 23 giugno 1965; e) deliberazione n. 50 del Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Napoli, adunanza del 12 luglio 1965; f) estratto dal verbale del Consiglio di amministrazione della "S.A.C.A.F." S.p.A. del 15 settembre 1965.
Convenzione professore Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica-art. 9
Art. 9. La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e della Universita' degli studi di Napoli, sara' registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'[articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene letto, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano, dichiarandolo pienamente conforme alle loro volonta' e che lo sottoscrivono con i testimoni medesimi e con me ufficiale rogante. Non si da' lettura degli allegati perche' le parti, col mio consenso vi rinunziano dichiarando di averne piena conoscenza. La presente convenzione consta di fogli due di cui facciate sei occupate per intero e righi diciannove della settima. Il rettore: prof. G. TESAURO p. La "S.A.C.A.F." S.p.A. Il consigliere delegato: Nino GRIMANI Teste: Michelangelo SACCO Teste: Tommaso PELOSI Il direttore amministrativo Ufficiale rogante G. IORIO Ufficio del registro, Atti pubblici, Napoli, registrato al numero 4580 Mod. 71/ME il 6 ottobre 1965. Esente da tassa. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
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