DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1680

Type DPR
Publication 1965-12-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati;

Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1906, per le destrine a base di fecola di patate e per le fecole di patate solubili o torrefatte (voce della tariffa n. ex 35.05-A) provenienti dai sottoindicati Paesi comunitari, e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nelle seguenti misure: lire 1735 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal Granducato dei Lussemburgo; lire 324 per 100 k all'importazione dalla Repubblica Francese; lire 2020 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi. Tali tasse saranno riscosse soltanto nel caso in cui I predetti Paesi non applichino all'esportazione dei prodotti medesimi le seguenti tasse di compensazione: franchi belgi 130,65 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo; franchi francesi 2.34 per 100 kg. all'esportazione dalla Repubblica Francese; fiorini olandesi 10,70 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei Paesi Bassi.

Art. 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, per le destrine, amidi e fecola solubili o torrefatte (voce della tariffa n. 35.05-A) provenienti da Paesi non comunitari, e' dovuta, in aggiunta al dazio ed agli altri diritti doganali, una tassa di compensazione nella misura di L. 2.020 per 100 kg.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SARAGAT MORO - TREMELLONI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA - SPAGNOLLI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1966

Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 15. - VILLA

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