DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. 1693
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967; Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963, n. 1805, portante l'ultima variazione dei limiti minimo e massimo della retribuzione su cui i' calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1963 n. 1805, con effetto dal 1 gennaio 1965 sono portati rispettivamente, a L. 3.510.000 e a L. 9.867.000 annue.((1))
SARAGAT MORO - DELLE FAVE - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 70. - VILLA
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