DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 1965, n. 1698
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2 e 8 della legge 10 ottobre 1957, n. 1036, che detta norme sullo stato giuridico ed economico del personale degli educandati femminili dello Stato e le disposizioni ivi richiamate;
Visti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1 ottobre 1931, n. 1312, sull'ordinamento degli aducandati femminili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Viste le disposizioni legislative vigenti sui professori e sul maestri elementari, di ruolo e non di ruolo;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
TITOLO I DARIE ANNESSE AGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO
Art. 1
Redazione delle note
Per ciascun professore di ruolo delle scuole d'istruzione secondaria annesse agli educandati femminili dello Stato sono redatte ogni anno, nel mese stabilito dalle disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria, note di qualifica che si concludono con il giudizio sintetico di "ottimo" o "valente" o "buono" o "sufficiente" o "insufficiente". Le note si riferiscono all'anno scolastico nel quale sono compilate. Il giudizio deve essere motivato.
Art. 2
Organo competente
Le note di qualifica sono redatte dalla direttrice dell'educandato la quale formula anche il giudizio sintetico. Nel caso in cui la direzione delle scuole sia affidata a un preside, le note e il giudizio sono di competenza di quest'ultimo.
Art. 3
Comunicazione del giudizio
Il giudizio sintetico e' comunicato su apposito modulo al professore che lo sottoscrive per presa visione. Qualora ne faccia richiesta, il professore ha diritto di prendere integrale visione anche delle note di qualifica, sempre che abbia avanzato ricorso ai sensi del successivo art. 4.
Art. 4
Ricorso
Contro il giudizio sintetico e' ammesso ricorso secondo le disposizioni vigenti per i professori delle altre scuole statali di istruzione secondaria.
Art. 5
Professori non di ruolo
Per le note di qualifica relative ai professori non di ruolo degli educandati, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, salvo quanto disposto dal successivo art. 6.
Art. 6
Ricorso dei professori non di ruolo
Contro il giudizio attribuitogli Il professore non di ruolo ha facolta' di ricorrere secondo le disposizioni vigenti per i professori non di ruolo delle altre scuole statali di Istruzione secondaria.
TITOLO II RAPPORTO INFORMATIVO PER LE MAESTRE ISTITUTRICI DEGLI EDUCANDATI
Art. 7
Redazione del rapporto
Per ogni maestra Istitutrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato, e' redatto, nel mese di agosto di ogni anno, un rapporto informativo, che si riferisce all'anno scolastico nel quale e' compilato. Il rapporto informativo e' compilato secondo il modello allegato al presente decreto, sulla base dei seguenti elementi di giudizio: preparazione e capacita' professionale; attitudine all'esercizio della funzione educativa; attitudine e preparazione allo svolgimento di funzioni didattiche; doti intellettuali e di cultura. Il rapporto informativo si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo" o "distinto" o "buono" o "mediocre" o "insufficiente". Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Art. 8
Organo competente
Il rapporto informativo e' redatto dalla direttrice dell'educandato, la quale formula anche il giudizio complessivo.
Art. 9
Comunicazione
Il giudizio complessivo e' comunicato su apposito modulo alla maestra istitutrice, che lo sottoscrive per presa visione. Qualora ne faccia richiesta, la maestra istitutrice ha diritto di prendere integrale visione anche del rapporto informativo.
Art. 10
Ricorso
La maestra istitutrice ha facolta' di ricorrere, contro il giudizio complessivo, al provveditore agli studi. Il ricorso, indirizzato al provveditore agli studi, deve essere presentato, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio complessivo, alla direttrice che lo inoltra senza indugio. La decisione del provveditore agli studi e' provvedimento definitivo.
Art. 11
Maestre istitutrici non di ruolo
Le disposizioni del presente titolo II si applicano anche alle maestre istitutrici non di ruolo.
SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 82. - VILLA
Allegato
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