DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1965, n. 1707
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea della energia atomica (C.E.E.A.);
Visto il Trattato istitutivo della Comunita' economica, europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il Regolamento del Consiglio della C.E.E. n. 24 del 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 1;
Visto il Regolamento della Commissione della C.E.E. n. 143/1962, relativo alle prime disposizioni per l'istituzione del catasto viticolo;
Visto il Regolamento del Consiglio della C.E.E. numero 92/63, che modifica l'art. 1 del Regolamento n. 24 del Consiglio per quanto riguarda la data di istituzione del catasto viticolo;
Visto il Regolamento della Commissione della C.E.E. n. 26/64 del 28 febbraio 1964, relativo a disposizioni complementari per l'istituzione del catasto viticolo, per la sua utilizzazione ed il suo aggiornamento;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il bilancio; Decreta:
Art. 1
Il catasto viticolo nazionale, di cui ai Regolamenti della Comunita' economica europea n. 24 del 20 aprile 1962, n. 143 del 1 dicembre 1962, n. 92 del 17 agosto 1963 e n. 26 del 28 febbraio 1964, e' istituito e tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla raccolta dei relativi dati provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
Art. 2
Lo svolgimento delle operazioni relative alla istituzione del catasto viticolo sara' effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in collaborazione con l'istituto centrale di statistica. Il Ministero e' autorizzato ad avvalersi anche di enti pubblici operanti nel settore agricolo, secondo le modalita' che saranno stabilite con il regolamento di esecuzione del presente decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro.
Art. 3
Per l'applicazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 800 milioni, cui sara' fatto fronte a carico delle disponibilita' di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
SARAGAT MORO - FERRARI AGGRADI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 35. - VILLA
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