DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1715
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero Club d'Italia;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, che modifica la denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituisce l'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 1957, n. 1438, che ha approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli Aero Clubs locali;
Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1964 con il quale e' stato disposto lo scioglimento degli organi dell'Aero Club d'Italia e la nomina del commissario straordinario ai fini del riordinamento dell'Ente e dell'adozione delle modifiche statutarie necessarie per la migliore funzionalita' del Sodalizio;
Vista la delibera in data 16 gennaio 1965 con la quale il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia ha sottoposto all'approvazione governativa il nuovo testo dello statuto dell'Aero Club d'Italia e dello statuto tipo degli Aero Clubs locali;
Udito il parere del Consiglio di stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati l'annesso statuto dell'Aero Club d'Italia e l'allegato statuto tipo degli Aero Clubs locali, vistati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Art. 2
Sono abrogati lo statuto dell'Aero Club d'Italia e lo statuto tipo degli Aero Clubs locali, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1957, n. 1438.
SARAGAT MORO - JERVOLINO - ANDREOTTI - CORONA - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 70. - VILLA
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 1
Statuto dell'Aero Club d'Italia Art. 1. L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto col Ministero della difesa e, per lo sport aereo, con il Ministero del turismo e dello spettacolo, riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'aviazione turistica e sportiva. L'Aero Club d'Italia puo' istituire all'estero delegazioni e rappresentanze. Qualora l'istituzione di tali delegazioni e rappresentanze comporti aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione deve essere autorizzata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministeri del tesoro, della difesa e del turismo e dello spettacolo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 2
Art. 2. L'Aero Club d'Italia in quanto esercita attivita' sportiva, e' una federazione del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.) ai sensi dell'[art. 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-02-16;426~art5). L'Aero Club d'Italia e' l'unico ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e di conseguenza e l'unico rappresentante di tale federazione nel territorio dello Stato. La denominazione di Aero Club, sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia. Il loro uso e' concesso unicamente a quelle associazioni che ottengono la qualifica di Aero Club ai sensi dell'art. 7.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 3
Art. 3. L'Aero Club d'Italia svolge le attivita' previste dalla [legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340). In particolare: 1) promuove la formazione aeronautica della gioventu', favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi; 2) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aereo e organizza manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda internazionali, incoraggia e puo' organizzare quelle a carattere nazionale; 3) esamina e approva i programmi ed i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica sportiva, turistica e di propaganda e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; 4) svolge anche direttamente, su decisione del Consiglio federale, attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura in generale che tale attivita' sia svolta secondo un indirizzo uniforme e che i mezzi all'uopo disponibili siano impiegati col maggiore rendimento tecnico-economico, evitando dispersioni; 5) patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' sportiva, turistica e di propaganda; 6) esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e dal regolamento sportivo nazionale; 7) su richiesta del Ministero della difesa, cura l'allenamento dei piloti militari in congedo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 4
Art. 4. Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3 l'Aero Club d'Italia: 1) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri, da turismo e sport; 2) istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo; 3) promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo regionali per la formazione di piloti soci degli Aero Clubs compresi nel territorio della Regione; 4) sovrintende allo sport aeronautico, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali; 5) controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale. Presenta alla Federazione Aeronautica Internazionale le proposte di omologazione dei primati internazionali; 6) raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; 7) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva; 8) gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che nel campo dell'aviazione civile siano ad esso affidati dallo Stato o da altri Enti; 9) svolge compatibilmente con i fini istituzionali, ogni attivita' non commerciale diretta a sviluppare la propaganda aeronautica ed il traffico aeroturistico; 10) assicura il regolare espletamento di tutte le attivita' previste dall'[art. 1 della legge 29 maggio 1954, n. 540](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;540~art1), e cio' anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli enti di cui al comma d) ed e) del successivo art. 42; 11) su richiesta provvede alla disponibilita' dei mezzi occorrenti per soddisfare gli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 5
Art. 5. Presso l'Aero Club d'Italia e a sua cura sono tenuti: a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell'[art. 4 delle legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art4); b) il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma dell'[art. 753 del Codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art753). Su tali registri possono essere iscritti gli aeromobili di proprieta' o eserciti dall'Arco Club d'Italia, dagli Enti federati, dagli Enti aggregati o soci di essi, purche' il loro impiego non avvenga a scopo di lucro o commerciale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 6
Art. 6. Gli enti che possono far parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in: 1) enti federati comprendenti le associazioni che, senza scopo di lucro, esplicano attivita': sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a motore; sportiva-turistica-didattica nel settore del volo a vela; sportiva e didattica nel settore dell'aeromodellismo; sportiva nel settore del paracadutismo. E' facolta' del Consiglio Federale concedere la qualifica di "Aero Club" anche a quegli enti che all'atto della costituzione non svolgano tutte le attivita' piu' sopra menzionate; 2) enti aggregati che comprendono: a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico; d) enti turistici e imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 7
Art. 7. In ogni Provincia non puo' essere istituito piu' di un Aero Club. Nell'ambito provinciale possono essere istituite sezioni dipendenti dall'Aero Club provinciale. E' in facolta' del Consiglio federale di riconoscere nell'ambito della stessa provincia Aero Clubs anche in localita' che abbiano particolari attitudini per promuovere sempre maggiore sviluppo al turismo ed allo sport aereo. Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Aero Club d'Italia le associazioni debbono: 1) avere un ordinamento che non contenga disposizioni contrastanti con lo statuto tipo di cui all'allegato A ed alle eventuali successive modifiche; 2) avere almeno 100 soci effettivi tra i quali almeno 25 soci aviatori; 3) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attivita' aeronautica; avere la sede in una localita' nella quale esista un aeroporto (o idroscalo) ovvero, qualora l'ente costituendo disponga di elicotteri, almeno un eliporto. Il riconoscimento da parte del Consiglio federale, ad Aero Club deve essere preceduto da un periodo sperimentale da fissarsi dal Consiglio stesso, della durata da sei mesi ad un anno e con decorrenza dalla richiesta relativa. Contro la deliberazione del Consiglio federale che rigetti la richiesta, e' ammesso ricorso al Collegio dei probiviri, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 8
Art. 8. Gli Aero Clubs sono tenuti a: 1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale; 2) inviare al comitato esecutivo di cui all'art. 27 per la approvazione, entro il mese di aprile, il conto consuntivo dello anno precedente ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno successivo; 3) comunicare al Consiglio federale l'elenco nominativo dei soci, entro il mese di marzo di ogni anno; 4) osservare le norme emanate all'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3; 5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, per il coordinamento nel quadro della attivita' sportiva nazionale e per ottenere la necessaria approvazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 9
Art. 9. Gli Aero Clubs hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto. Tuttavia essi, nel sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, ai sensi del n. 5) dell'art. 8, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attivita'.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 10
Art. 10. L'Aero Club d'Italia rappresenta gli Aero Clubs nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, ne controlla l'attivita' al fine di accertare che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 11
Art. 11. La qualifica di Aero Club si perde per scioglimento dell'Associazione, per recesso, per revoca. La revoca puo' essere deliberata previa contestazione per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dello art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'art. 8. La deliberazione di revoca e' di competenza del Consiglio federale; contro di essa e' ammesso ricorso al Collegio dei probiviri di cui all'art. 29, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 12
Art. 12. L'ammissione degli enti aggregati e' deliberata dal Consiglio federale. Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 13
Art. 13. Gli enti aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio federale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 14
Art. 14. La qualifica di ente aggregato si perde per scioglimento dello ente, per recesso, per revoca. La revoca e' deliberata dal Consiglio federale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 15
Art. 15. Il Consiglio federale puo' nominare presidenti onorari dello Aero Club d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e l'Aero Club d'Italia in particolare. Il Consiglio federale approva inoltre la proposta di nomina a soci onorari degli Aero Clubs secondo le modalita' previste dall'art. 2 dello statuto tipo. I Presidenti e i soci onorari degli Aero Clubs godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 16
Art. 16. Sono organi dell'Aero Club d'Italia: 1) l'Assemblea; 2) il Consiglio federale; 3) il presidente; 4) il Comitato esecutivo; 5) il Collegio dei probiviri; 6) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 17
Art. 17. Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci effettivi degli Aero Clubs. Non possono ricoprire cariche elettive: 1) coloro che non siano cittadini italiani maggiorenni; 2) coloro che abbiano riportate condanne per delitto non colposo; 3) coloro che siano stati assoggettati da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una Federazione sportiva nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno; 4) coloro che ricavino dall'attivita' sportiva un profitto personale; 5) coloro che comunque siano interessati in attivita' privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e gli enti federati. Nessun compenso spetta al presidente dell'Aero Club d'Italia, al vicepresidente, ai consiglieri federali, ai componenti le commissioni di cui al successivo art. 32 ad eccezione del rimborso spese di viaggio limitato al costo del biglietto ferroviario di 1ª classe e del gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni del Consiglio federale e delle Commissioni.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-rt. 18
Art. 18. L'Assemblea e' il massimo organo federale ed e' costituita: 1) dal presidente dell'Aero Club d'Italia che la presiede; 2) dai membri del Consiglio federale; 3) dai presidenti degli Aero Clubs locali o da un rappresentante di questi facente comunque parte del Consiglio direttivo. Ciascun componente, dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere, senza diritto a voto, i probiviri.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 19
Art. 19. L'Assemblea: 1) designa mediante votazione a scheda segreta il presidente dell'Aero Club d'Italia per la sua nomina con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa ed il Ministro per il turismo e lo spettacolo; 2) elegge 5 consiglieri federali con votazione a scheda segreta; 3) elegge, con votazione a scheda segreta; un revisore dei conti effettivo ed uno supplente e determina, con delibera da sottoporre a ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello del tesoro, il compenso da corrispondere al presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori; 4) approva il bilancio preventivo e determina il programma delle manifestazioni da svolgere; 5) approva il conto consuntivo e la relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente; 6) determina l'ammontare del gettone di presenza di cui all'ultimo comma dell'art. 17; 7) delibera sugli altri, argomenti devoluti alla sua competenza dal presente statuto e su quelli dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio federale o da almeno un terzo degli Aero Clubs.
Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 20
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