DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1719
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 776 del codice della navigazione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, sulla concessione dei servizi di trasporto eserciti con aeromobili;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per le poste e telecomunicazioni, per la difesa e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Sono istituiti i servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.
Art. 2
L'esercizio dei servizi di cui all'art. 1 viene concesso alla "Aerolinee Itavia - Societa' per azioni", con capitale di L. 456.000.000 (quattrocentocinquantaseimilioni) e con sede in Roma, aeroporto di Ciampino. La Societa' concessionaria non puo' cedere ne' in tutto ne' in parte i servizi assunti senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
Art. 3
In forza della presente concessione l'"Aerolinee Itavia - Societa' per azioni" e' abilitata ad esercire, sui servizi istituiti ai sensi dell'art. 1, traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole posta e merci, nell'interno del territorio nazionale.
Art. 4
Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto e all'esercizio dei servizi dati in concessione.
Art. 5
La durata della concessione e' stabilita in anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 338 di repertorio stipulata in data 22 ottobre 1965 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la "Aerolinee Itavia - Societa' per azioni" per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea e per l'erogazione di un contributo di avviamento dei servizi stessi di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni).
Art. 7
La spesa di L. 75.000.000 (settantacinquemilioni) di cui al precedente art. 6 e' a carico del capitolo 1385 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1965.
SARAGAT MORO - COLOMBO - TREMELLONI - RUSSO - ANDREOTTI - MATTARELLA JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 34. - VILLA
Elenco
Elenco delle rotte dei servizi di trasporto aereo di linea 1) Pescara-Roma e viceversa; 2) Roma-Crotone e viceversa; 3) Pescara-Ancona-Bologna-Milano e viceversa; 4) Roma-Bologna-Treviso e viceversa; 5) Roma-Forli-Bologna-Treviso e viceversa; 6) Roma-Treviso e viceversa; 7) Roma-Bologna e viceversa; 8) Roma-Forli-Bologna e viceversa; 9) Forli-Milano e viceversa; 10) Roma-Ancona e viceversa; 11) Ancona-Forli' e viceversa. Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile JERVOLINO
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