DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1965, n. 1720

Type DPR
Publication 1965-12-21
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sulla organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, concernente il rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita' elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Viste le deliberazioni n. 1793, n. 2609 n. 2879, n. 3077 e n. 3345 del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, rispettivamente in data 6 novembre 1964, 25 maggio 1965, 26 luglio 1965, 30 settembre 1965 e 26 novembre 1965 concernenti lo statuto dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato statuto dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, ente di diritto pubblico, con sede in Roma. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 44. - VILLA

Statuto- art. 1

Art. 1. L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL), istituito con [legge 6 dicembre 1962, n. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 dicembre 1962, n. 316, e' un ente avente personalita' giuridica di diritto pubblico, ed ha per scopo di esercitare nel territorio nazionale con criteri di economicita' l'attivita' di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilita dai numeri 5), 6) e 8) dell'art. 4 della legge istitutiva. Esso ha sede in Roma; e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attivita' secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Sono applicabili all'Ente nazionale, per il controllo della Corte dei conti, le disposizioni di cui all'art. 1, ultimo comma, della [legge 6 dicembre 1962, n. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643).

Statuto- art. 2

Art. 2. L'Ente nazionale, ai fini di generale interesse, provvede alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilita' di energia elettrica adeguata per quantita' e prezzo alle esigenze di equilibrato sviluppo economico del Paese.

Statuto- art. 3

Art. 3. Sono organi dell'Ente nazionale: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio dei revisori.

Statuto - art. 4

Art. 4. Il presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'Ente dinanzi ai terzi ed a qualsiasi autorita' amministrativa e giudiziaria, con facolta' di conferire le necessarie procure; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, previa formulazione di apposito ordine del giorno, e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate; c) esercita un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla amministrazione dell'Ente; d) puo' delegare, sentito il Consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai singoli consiglieri, con riguardo alla loro rispettiva competenza, compiti di carattere permanente o la trattazione di affari specifici; e) sottoscrive con firma unica gli atti e documenti dell'Ente; f) ha il potere di compiere gli atti di amministrazione e di gestione non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio; g) autorizza l'assunzione del personale di qualsiasi grado e qualifica, ad eccezione di quello direttivo di cui al n. 8 del successivo art. 6 per il quale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, delega al vice presidente la rappresentanza dell'Ente, compresa la facolta' di convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione. ((Al presidente che cessa dalla carica puo' essere conferito con delibera del consiglio di amministrazione il titolo di presidente onorario.))

Statuto- art. 5

Art. 5. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente che lo presiede, e da otto consiglieri, a uno dei quali e' conferita la qualifica di vice presidente. Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, e durano in carica cinque anni. Con le stesse modalita', per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo. Le incompatibilita' per la carica di componente del Consiglio di amministrazione sono quelle previste dall'[art. 3, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art3-num5).

Statuto- art. 6

Art. 6. Il Consiglio di amministrazione e' preposto alla gestione dell'Ente ed inoltre: 1) attua i programmi approvati dal Comitato di Ministri la conformita' delle direttive del Comitato stesso; 2) delibera sui programmi da sottoporre all'approvazione del Comitato di Ministri, formando il piano per il finanziamento degli stessi; 3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, nonche' le successive variazioni; 4) delibera entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e presenta al Ministro per l'industria e il commercio, anche agli effetti del [comma ottavo dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art1-com8), il bilancio consuntivo, comprendente lo stato patrimoniale ed il conto economico, accompagnandolo con una sua relazione e con quella del Collegio dei revisori; 5) delibera sugli impegni di spesa che esso non deleghi ad altri organi od uffici; 6) delibera la emissione di obbligazioni; 7) delibera sulle eventuali concessioni, di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge istitutiva, agli Enti che ne abbiano fatto richiesta; ((8) delibera sulla nomina e sulla cessazione dal servizio del direttore generale, dei vice direttori generali (nel numero massimo di tre) e del personale direttivo (direttori e vice direttori centrali, direttori e vice direttori di compartimento, direttori di distretto, di settore e di centro e dirigenti con funzioni analoghe o equipollenti) nonche', su proposta del direttore generale, sulle promozioni e sulle misure disciplinari relative al suddetto personale;)).

Statuto- art. 7

Art. 7. Il Consiglio e' convocato dal Presidente quando gli affari lo richiedano e, normalmente, una volta al mese; deve essere convocato altresi' ove ne facciano richiesta almeno tre componenti. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione puo' chiedere al Presidente che determinati argomenti siano iscritti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti e per la validita' delle sue deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno sei componenti, compreso il Presidente. In caso di parita' di voti nella deliberazione, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Ciascun componente del Consiglio ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi della medesima. Non sono consentite deliberazioni a voto segreto, a meno che non si tratti di argomenti riguardanti persone.

Statuto- art. 8

Art. 8. Le funzioni di segretario delle adunanze del Consiglio sono tenute da un dirigente dell'Ente designato dal Consiglio stesso su proposta del presidente. Nelle adunanze che il Consiglio deliberi di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere meno anziano di eta'. Il segretario redige i verbali delle riunioni che, approvati nella stessa o in una successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario medesimo. Una copia di ciascun verbale viene rimessa al Ministro per l'industria e il commercio. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e conservati nell'ufficio di segreteria del Consiglio.

Statuto- art. 9

Art. 9. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati soltanto per un altro triennio. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. Due dei membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio. Il presidente del Collegio dei revisori o uno dei componenti, delegato dallo stesso Presidente, assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Le incompatibilita' per la carica di componente del Collegio dei revisori sono quelle previste dall'[art. 3, n. 5, della legge 6 dicembre 1962; n. 1643](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art3-num5).

Statuto- art. 10

Art. 10. Il Collegio dei revisori, ai fini dell'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1962-12-15;1670~art9), esercita il controllo sulla regolarita' degli atti di gestione dell'Ente, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio dei revisori attesta la veridicita' del bilancio consuntivo e la rispondenza dei progetti di emissione delle obbligazioni alle finalita' delle emissioni stesse. Esso riferisce sull'azione di controllo al Ministro per l'industria ed il commercio e al Ministro per il tesoro. Il Collegio esercita le sue funzioni anche durante i periodi di amministrazione straordinaria.

Statuto- art. 11

Art. 11. L'organizzazione centrale dell'Ente si articola: 1) nella Direzione generale e dipendenti Direzioni centrali; 2) nei Servizi ed uffici costituiti con compiti speciali. L'organizzazione territoriale si articola in compartimenti, distretti, esercizi distrettuali e zone.

Statuto- art. 12

Art. 12. ((Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione con delibera soggetta all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Egli propone al consiglio di amministrazione la nomina dei vice direttori generali ed il conferimento delle relative deleghe. Le determinazioni del direttore generale concernenti le deleghe di funzioni con carattere di continuita' debbono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione. Non possono essere delegate le funzioni che comportano, per loro natura, l'intervento diretto del direttore generale. Il vice direttore generale piu' anziano di eta' sostituisce il direttore generale in caso di assenza od impedimento di questi.)) ((Il direttore generale partecipa)) con voto consultivo alle Riunioni del Consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso e delle disposizioni del presidente. Presenta annualmente al Consiglio la propria relazione sullo esercizio e predispone lo schema dei bilanci. Il direttore generale: a) e' preposto alle Direzioni centrali e compartimentali e agli altri uffici dell'Ente, di cui dirige, coordina e controlla l'attivita', e ne risponde al Consiglio di amministrazione e al presidente; b) e' gerarchicamente preposto e sovraintende a tutto il personale dell'Ente; da' corso alle assunzioni, ai licenziamenti e a tutti gli altri provvedimenti di competenza del presidente, riguardanti il personale non direttivo; c) compie gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione o del presidente ed esercita ogni altro potere ad esso conferito dal Consiglio di amministrazione medesimo; d) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di amministrazione e quelli rientranti nella propria competenza; svolge e definisce con pubbliche Amministrazioni, banche e privati, gli affari concernenti la gestione dell'Ente secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione; e) rappresenta l'Ente per delega del Consiglio di amministrazione o del presidente nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, nonche' nelle controversie per l'applicazione dei contratti stessi e nelle relative conciliazioni; f) consente cancellazioni, riduzioni e posterogazioni di ipoteche accese a nome dell'Ente e cancellazioni totali o parziali di trascrizioni in favore dello stesso sempre che abbiano a fronte il completo corrispettivo; g) dispone l'acquisto e la vendita di energia elettrica, sia in Italia che all'estero, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione o del presidente; h) conferisce a dirigenti e impiegati dell'Ente o a terzi procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti nell'interesse dell'Ente; i) ((LETTERA S0PPRESSA DAL [D.P.R. 14 AGOSTO 1984, N. 605](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-08-14;605))) ((i))) provvede ad emettere secondo le direttive del Consiglio di amministrazione o del presidente le disposizioni relative al coordinamento delle attivita' elettriche degli enti ed imprese diversi dall'Enel, nonche' a formulare le richieste di produzione di energia elettrica per conto dell'Enel agli stessi enti ed imprese, ai sensi degli [articoli 11](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-03-18;342~art11), [12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-03-18;342~art12) e [18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1965-03-18;342~art18).

Statuto- art. 13

Art. 13. I direttori centrali organizzano e dirigono il servizio di propria competenza secondo le direttive ad essi impartite dal direttore generale verso il quale rispondono dell'andamento del servizio stesso. In particolare: a) firmano la corrispondenza e gli atti dell'Ente riguardanti le Direzioni di loro competenza secondo le modalita' stabilite dal Consiglio di amministrazione; b) eseguono le disposizioni del direttore generale compiendo le operazioni e gli atti relativi; c) sovraintendono al personale dipendente e adottano nei confronti del medesimo i provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito in materia dal Consiglio di amministrazione. In base ad autorizzazione del presidente e secondo le istruzioni del direttore generale compete al direttore centrale del personale assumere e trasferire il personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione centrale e risolverne il rapporto di impiego o di lavoro; d) esercitano ogni altra facolta' e potere attinenti alla gestione dell'Ente e ad essi attribuiti dal Consiglio di amministrazione.

Statuto- art. 14

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