DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1966, n. 8

Type DPR
Publication 1966-01-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 19 gennaio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano.

Art. 2

E' Istituito, al sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Farmacologia" in aggiunta a quelli Indicati per la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

SARAGAT GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1966

Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 27. - VILLA

Convenzione istituzione professore per farmacologia facolta' medicina- art. 1

Repertorio n. 310 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Convenzione per la Istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia presso la Facolta' di medicina veterinaria. L'anno millenovecentosessantasei e questo giorno diciannove del mese di gennaio, in Milano, nella sede dell'Universita' degli studi di Milano, in via Festa del Perdono n. 7, innanzi a me dott. Mario Luzi, direttore amministrativo della Universita' degli studi di Milano e come tale delegato con decreto rettorale 1 luglio 1965 a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima, a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario ed alla presenza dei signori: dott. Leonilde Magri Bellagente, funzionario; dott. Maurizio Aureli, funzionario, testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, sono personalmente comparsi i signori: prof. gr. uff. C. Mario Cattabeni, nato a Mestre (Venezia) il 17 ottobre 1911, nella sua qualita' di rettore magnifico della Universita' degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 12 gennaio 1966; dott. Giulio Bertini, nato ad Arcola (La Spezia) il 7 gennaio 1908 nella sua qualita' di amministratore delegato e direttore generale della Societa' farmaceutici Italia - FarmItalia, con sede legale in Milano, largo Guido Donegani, 1-2, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1965. Premesso che lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, nell'ordinamento didattico della Facolta' di medicina veterinaria comprende fra gli insegnamenti fondamentali quello di farmacologia che la Societa' farmaceutici Italia - FarmItalia, essendo particolarmente interessata a dare impulso agli studi di farmacologia e tossicologia veterinaria e desiderando partecipare fattivamente al potenziamento dell'Istituto di farmacologia della Facolta' di medicina veterinaria, e' venuta nella determinazione di assumere l'onere finanziario per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia presso la Facolta' di medicina veterinaria; che la Facolta' di medicina veterinaria, considerata la importanza assunta da tale disciplina sia ai fini didattici che scientifici, ritiene utile e necessario realizzare una piu' concreta configurazione dell'insegnamento di farmacologia veterinaria, potenziando l'Istituto di farmacologia con la creazione in via convenzionata della relativa cattedra; che il Consiglio della facolta' di medicina veterinaria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato nei limiti delle rispettive competenze la proposta della Societa' farmaceutici Italia - FarmItalia per la istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di farmacologia; Tutto cio' premesso fra l'Universita' degli studi di Milano e la Societa' farmaceutici Italia - FarmItalia, rappresentate come sopra, si conviene quanto segue: Art. 1. La Societa' farmaceutici Italia - FarmItalia, affinche' presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di farmacologia si impegna a versare alla Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a) L. 4.600.000 (lire quattromilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 920.000 (lire novecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione istituzione professore per farmacologia facolta' medicina- art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione istituzione professore per farmacologia facolta' medicina- art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Societa' farmaceutici Italia - FarmItalia, si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Societa' farmaceutici Italia - FarmItalia si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Convenzione istituzione professore per farmacologia facolta' medicina- art. 4

Art. 4. L'Universita' degli studi di Milano, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di farmacologia. L'Universita' degli studi di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Convenzione istituzione professore per farmacologia facolta' medicina- art. 5

Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di farmacologia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione istituzione professore per farmacologia facolta' medicina- art. 6

Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni. Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Milano, e' esente da tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto, che consta di facciate 6 e righe 1 scritte a macchina da persona di mia fiducia, viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, alle parti, che lo approvano e sottoscrivono unitamente ai testi sopra indicati e a me ufficiale rogante. Mario CATTABENI Giulio BERTINI Leonilde MAGRI BELLAGENTE Maurizio AURELI Mario LUZI Registrato a Milano, addi' 9 gennaio 1966 al n. 281-7/Me. Vol. 10 - Gratis. (Firma illeggibile). D'ordine del Presidente della Repubblica Visto: il Ministro per la pubblica istruzione GUI

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