LEGGE 9 febbraio 1966, n. 27
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il comma primo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dai seguenti: "La Cassa mutua provinciale compila annualmente, entro il 15 giugno, per ciascun comune appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti, ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 23, dalle persone soggette alla assicurazione obbligatoria, per l'anno solare in corso. Tali ruoli saranno formati sulla base degli elenchi di aggiornamento al 31 dicembre, relativi ai soggetti di cui al successivo articolo 5, alla cui compilazione provvede la Commissione provinciale dell'artigianato. Le Casse mutue pubblicheranno ogni anno, dal 1° al 15 febbraio, nei propri albi e in quelli dei comuni della provincia, le variazioni intervenute in detti elenchi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente". I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Nei casi di ritardate iscrizioni devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti l'anno solare precedente. È data facoltà agli artigiani che ne facciano domanda alla Cassa mutua provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno di versare i contributi dovuti direttamente in apposito conto corrente postale della Cassa. In tal caso il versamento dell'intero carico contributivo annuale deve essere eseguito entro il 31 dicembre di ogni anno".
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