LEGGE 25 gennaio 1966, n. 28
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Alla fine della lettera a) dell'articolo 10 della legge 1 marzo 1952, n. 113 - che sostituisce l'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 - sono aggiunte le parole: "e della Corte Costituzionale;". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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