LEGGE 25 gennaio 1966, n. 28

Type Legge
Publication 1966-01-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Alla fine della lettera a) dell'articolo 10 della legge 1 marzo 1952, n. 113 - che sostituisce l'articolo 91 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 - sono aggiunte le parole: "e della Corte Costituzionale;". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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