DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. 90

Type DPR
Publication 1966-02-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 12 e 13 sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Art. 13 (gia' art. 12). - L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta svolta dal candidato in una delle materie di esame, escluse le Istituzioni di diritto privato e pubblico e le lingue.

Art. 14 (gia' art. 13). - I diplomati della Scuola di statistica sono ammessi al terzo anno della laurea in Economia e commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 14. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 12 e 13 sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Art. 13 (gia' art. 12). - L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta svolta dal candidato in una delle materie di esame, escluse le Istituzioni di diritto privato e pubblico e le lingue. Art. 14 (gia' art. 13). - I diplomati della Scuola di statistica sono ammessi al terzo anno della laurea in Economia e commercio.

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1966

Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 14. - VILLA

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