DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 100
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 76, 77 e 78, relativi alla Scuola di specializzazione in pediatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in Pediatria Art. 76. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa la Scuola di specializzazione in pediatria. Il numero degli iscritti alla Scuola e' fissato ad un massimo di trenta in ogni anno di corso. Art. 77. - La Scuola ha la durata di tre anni. Art. 78. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (neonatale e prima infanzia); Genetica umana; Embriologia ed anatomia; Fisiologia; Biochimica applicata; Puericultura; Immunologia e microbiologia. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (seconda infanzia); Puericultura e medicina preventiva; Malattie infettive (batteriche); Semeiotica pediatrica; Endocrinologia pediatrica; Radiologia; Psicologia e neuropsichiatria infantile; Cardiologia. 3° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica (terza infanzia); Semeiotica funzionale; Malattie infettive (virali); Clinica chirurgica pediatrica; Dermatologia; Otorinolaringologia pediatrica; Ortopedia; Oculistica; Legislazione in rapporto al bambino. Gli specializzandi sono inoltre tenuti alla frequenza obbligatoria continua, a turno, nei diversi reparti, alla frequenza ai seminari interni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio, alla collaborazione al servizio di guardia.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 42. - VILLA
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