DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 132
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, 9 successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica ad indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di:
37) Istituzioni di fisica nucleare;
38) Fisica dei reattori;
39) Ottica elettronica.
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
62) Rilevamento geologico;
63) Idrogeologia;
64) Elementi di scienza delle costruzioni.
Gli articoli 109, 110, 117, 118 e 124, relativi alla scuola di perfezionamento in Economia regionale sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli concernenti la trasformazione della scuola in "corso" di perfezionamento:
Art. 109. - Il corso di studi in Economia regionale ha la durata di un anno.
Art. 110. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono:
1) Politica economica regionale;
2) Finanza regionale;
3) Storia economica siciliana;
4) Diritto regionale;
5) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana.
Art. 117. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine del corso e si svolgono per singole discipline".
Art. 118. - E' abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 124. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione lire 5000; per tassa di iscrizione L. 12.000;
per contributi esercitazioni di seminario L. 10.000; per contributo di biblioteca L. 8000; per soprattassa esami di profitto L. 5000.
Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa della Universita'".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 56. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, 9 successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica ad indirizzo applicativo sono aggiunti quelli di: 37) Istituzioni di fisica nucleare; 38) Fisica dei reattori; 39) Ottica elettronica. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 62) Rilevamento geologico; 63) Idrogeologia; 64) Elementi di scienza delle costruzioni. Gli articoli 109, 110, 117, 118 e 124, relativi alla scuola di perfezionamento in Economia regionale sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli concernenti la trasformazione della scuola in "corso" di perfezionamento: Art. 109. - Il corso di studi in Economia regionale ha la durata di un anno. Art. 110. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono: 1) Politica economica regionale; 2) Finanza regionale; 3) Storia economica siciliana; 4) Diritto regionale; 5) Tecnica delle ricerche sulla produzione e distribuzione siciliana. Art. 117. - Il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine del corso e si svolgono per singole discipline". Art. 118. - E' abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 124. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli iscritti devono pagare per tassa di immatricolazione lire 5000; per tassa di iscrizione L. 12.000; per contributi esercitazioni di seminario L. 10.000; per contributo di biblioteca L. 8000; per soprattassa esami di profitto L. 5000. Tasse, soprattasse e contributi sono versati alla cassa della Universita'".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 56. - VILLA
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