DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 137
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18 , relativo alle propedeuticita' di esami nel corso di laurea in Scienze politiche e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:
"Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici".
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
13) Semeiotica chirurgica.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
23) Chimica industriale;
24) Chimica quantistica;
25) Cinetica chimica;
26) Chimica delle sostanze naturali.
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
24) Spettroscopia molecolare;
25) Cinetica chimica;
26) Chimica dello stato solido;
27) Cristallografia.
L'insegnamento complementare di Spettroscopia e' soppresso.
Art. 92 , relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: "Endocrinologia e malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e ginecologia", "Oculistica", "Chirurgia", "Medicina interna", "Igiene", "Gastroenterologia", "Anestesiologia", "Otorinolaringoiatria" e "Cardiologia".
Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 63. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18, relativo alle propedeuticita' di esami nel corso di laurea in Scienze politiche e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici". Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 13) Semeiotica chirurgica. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: 23) Chimica industriale; 24) Chimica quantistica; 25) Cinetica chimica; 26) Chimica delle sostanze naturali. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 24) Spettroscopia molecolare; 25) Cinetica chimica; 26) Chimica dello stato solido; 27) Cristallografia. L'insegnamento complementare di Spettroscopia e' soppresso. Art. 92, relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: "Endocrinologia e malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e ginecologia", "Oculistica", "Chirurgia", "Medicina interna", "Igiene", "Gastroenterologia", "Anestesiologia", "Otorinolaringoiatria" e "Cardiologia". Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 63. - VILLA
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