DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1966, n. 137

Type DPR
Publication 1966-02-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18 , relativo alle propedeuticita' di esami nel corso di laurea in Scienze politiche e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma:

"Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici".

Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:

13) Semeiotica chirurgica.

Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

23) Chimica industriale;

24) Chimica quantistica;

25) Cinetica chimica;

26) Chimica delle sostanze naturali.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

24) Spettroscopia molecolare;

25) Cinetica chimica;

26) Chimica dello stato solido;

27) Cristallografia.

L'insegnamento complementare di Spettroscopia e' soppresso.

Art. 92 , relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: "Endocrinologia e malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e ginecologia", "Oculistica", "Chirurgia", "Medicina interna", "Igiene", "Gastroenterologia", "Anestesiologia", "Otorinolaringoiatria" e "Cardiologia".

Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 63. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 18, relativo alle propedeuticita' di esami nel corso di laurea in Scienze politiche e' modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Storia moderna (biennale) devono precedere quello di Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici". Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 13) Semeiotica chirurgica. Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: 23) Chimica industriale; 24) Chimica quantistica; 25) Cinetica chimica; 26) Chimica delle sostanze naturali. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 24) Spettroscopia molecolare; 25) Cinetica chimica; 26) Chimica dello stato solido; 27) Cristallografia. L'insegnamento complementare di Spettroscopia e' soppresso. Art. 92, relativo alle norme generali riguardante le Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono ammesse le scuole di specializzazione in: "Endocrinologia e malattie del ricambio", "Pediatria", "Ostetricia e ginecologia", "Oculistica", "Chirurgia", "Medicina interna", "Igiene", "Gastroenterologia", "Anestesiologia", "Otorinolaringoiatria" e "Cardiologia". Esse hanno lo scopo di promuovere il maggior incremento degli studi medico-chirurgici, impartendo una particolare istruzione a quei laureati che intendono migliorare la loro cultura e preparazione specializzandosi in qualche branca. Le scuole di specializzazione conducono al conferimento del diploma di "specialista", a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1966

Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 63. - VILLA

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