LEGGE 31 marzo 1966, n. 171
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 500. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinate le caratteristiche ed i contingenti dei biglietti stessi. La data dalla quale i biglietti di cui alla presente legge avranno corso legale, ed il limite per il loro potere liberatorio, saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.
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