LEGGE 31 marzo 1966, n. 172
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa, a partire dal 1 luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto - per ti medesimo titolo - dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, successive modificazioni.
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