DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1966, n. 173
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 753 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2369; Veduto il testo unico delle leggi, sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 50. - L'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: Gli studenti immatricolati fino a tutto l'anno accademico 1956-57 che non abbiano optato per il nuovo ordinamento potranno completare il loro corso di studi, secondo le norme che lo disciplinavano precedentemente, entro tutto l'anno accademico 1967-68. Trascorso tale termine si applicheranno anche ad essi le disposizioni del presente statuto con le modalita' indicate nel precedente comma".
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 95. - VILLA
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