DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. 175
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con il quale il 40% dei posti di assistente ordinario istituiti per gli anni 1962-63 e successivi, vengono attribuiti a cattedre presso cui, nell'anno accademico 1961-62, 5 anni di servizio in qualita' di assistente retribuito, e destinati a concorsi ad essi riservati;
Visto l'art. 9 della legge 12 luglio 1965, n. 874, con il quale vengono istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per l'anno accademico 1965-66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 dicembre 1965, n. 1504, con il quale e' stato fatto luogo alla ripartizione di trecentocinquantotto del trecentosessanta posti di assistente ordinario, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, istituiti dalla predetta legge n. 874;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1965, n. 1495, con il quale e' stato fatto luogo alla ripartizione di duecentoquaranta posti di assistente ordinario riservati, per concorso, agli assistenti straordinari, istituiti, per lo stesso anno accademico 1965-66, dalla stessa legge n. 874;
Vista la nota in data 13 dicembre 1965, n. 11706, con la quale il rettore dell'Universita' di Milano ha informato che il preside della Facolta' di giurisprudenza del predetto Ateneo ha rinunziato al posto di assistente ordinario attribuito alla cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504;
Vista la nota in data 30 dicembre 1965, n. 2032, con la quale il rettore dell'Universita' di Cagliari fa presente che, per mero errore materiale, l'assistente straordinario dott. Salvatore Bullita e' stato indicato in servizio presso la cattedra di Economia politica anziche' presso la cattedra di Statistica della Facolta' di giurisprudenza di Cagliari, cosicche' il corrispondente posto di ruolo organico, richiamato dal predetto dott. Bullita ai sensi dell'art. 6 della citata legge 26 gennaio 1962, n. 17, e' stato attribuito alla cattedra di Economia politica anziche' a quella di Statistica ove l'interessato presta, in effetti, servizio;
Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Clinica pediatrica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli, anziche' alla cattedra di Chirurgia pediatrica come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia della stessa Universita' di Napoli;
Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Milano anziche' alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Universita' di Milano;
Considerato che con il piu' volte citato decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, risulta, altresi', assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Universita' di Padova anziche' alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II come da delibera a suo tempo adottata dal Consiglio della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Universita' di Padova;
Ravvisata,
pertanto, la necessita' di procedere ora e all'assegnazione dei rimanenti due posti di assistente ordinario, non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, dei trecentosessanta istituiti con la legge 12 luglio 1965, n. 874, ed alla rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, numero 1504 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sopra richiamati; Decreta:
Art. 1
I rimanenti due posti di assistente ordinario dei trecentosessanta non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, istituiti con la legge 12 luglio 1965, n. 874, sono ripartiti, con effetto dal 1 novembre 1965, come segue: FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA Numero dei posti Universita' di Padova: cattedra di Diritto privato comparato 1 FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA Universita' di Roma: cattedra di Anestesiologia 1
Art. 2
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di Scienze delle finanze e diritto finanziarie della Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di Clinica dermosifilopatica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Art. 3
Il posto di assistente ordinario, gia' assegnato alla cattedra di Clinica pediatrica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Chirurgia pediatrica della stessa Facolta' della medesima Universita' di Napoli.
Art. 4
Il posto di assistente ordinario, gia' assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Chimica generale ed inorganica II della stessa Facolta' della medesima Universita' di Milano.
Art. 5
Il posto di assistente ordinario, gia' assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, deve ritenersi, invece, assegnato alla cattedra di Chimica generale ed inorganica il della stessa Facolta' della medesima Universita' di Padova.
Art. 6
Il posto di assistente ordinario riservato per concorso agli assistenti straordinari, gia' assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla cattedra di Economia politica della Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Cagliari, in corrispondenza della presenza in servizio dell'assistente straordinario dott. Salvatore Bullita, deve ritenersi, invece, attribuito alla cattedra di Statistica della stessa Facolta' di giurisprudenza della medesima Universita' di Cagliari, dove il predetto dott. Bullita trovasi, in effetti, in servizio.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 97. - VILLA
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