LEGGE 5 aprile 1966, n. 177
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi da conferire nel Fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136.
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