LEGGE 6 aprile 1966, n. 178
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo previsti per gli ufficiali medici del servizio sanitario dell'Esercito, di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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