LEGGE 6 aprile 1966, n. 178

Type Legge
Publication 1966-04-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo previsti per gli ufficiali medici del servizio sanitario dell'Esercito, di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 aprile 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

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