DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. 183
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172. ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata In Palermo il 22 aprile 1965, nonche' l'annesso atto di rettifica in data 2 luglio 1965, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Istituzioni di diritto pubblico della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Palermo.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Palermo.
Art. 3
I contributi annui a carico della Cassa di Risparmio per le Province Siciliane, vengono determinati in lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Palermo si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 117. - VILLA
Istituzione posto assistente Facolta' di economia e commercio- art. 1
Repertorio 489 Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario presso la Facolta' di economia e commercio da assegnare alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno ventidue del mese di aprile in Palermo, nel Gabinetto del rettore dell'Universita', via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, direttore amministrativo dell'Universita' di Palermo, delegato con decreto rettorale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto dell'Universita' medesima, ed alla presenza di testi a me noti ed idonei ai termini di legge: signor Amenta Guido, nato a Palermo il 1 ottobre 1923, abitante in Palermo in via Istituto Pignatelli, 17; signora Mineo Elena, nata a Palermo il 18 gennaio 1920, abitante in Palermo, via Valdemone, 36; sono comparsi i signori: prof. Michele Gerbasi, nato a Monreale, addi' 4 gennaio 1900 e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 1965; dott. Salvatore Alotta, nato a Palermo, addi' 11 novembre 1906 e domiciliato in Palermo presso la Cassa di risparmio V. E. per le province siciliane nella sua qualita' di vice direttore generale, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio dei 10 dicembre 1964. Premesso: a) che la Facolta' di economia e commercio di questa Universita' degli studi ha segnalato l'opportunita' del finanziamento da parte della Cassa di risparmio di un posto di assistente di ruolo da assegnare alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico; b) che la Cassa di risparmio con delibera del Consiglio di amministrazione del 10 dicembre 1964, in considerazione della opportunita' di incoraggiare e promuovere studi e ricerche nel campo dell'economia, del diritto e della politica economica, ha aderito alla richiesta della Facolta' di economia e commercio; c) che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Palermo, nella seduta dell'8 febbraio 1965 ha esaminato ed approvato, nell'ambito della sua competenza, le proposte formulate in merito all'istituzione del posto di assistente di ruolo, ed ha autorizzato il rettore alla stipula della presente convenzione; d) che il Senato accademico nella seduta del 29 gennaio (965 ha accettato col piu' vivo gradimento l'offerta della istituzione del nuovo posto di ruolo: tutto cio' premesso detti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. La Cassa di risparmio V. E. per le province siciliane, affinche' alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Palermo venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.600.000 (lire duemilioniseicentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 520.000 (lire cinquecentoventimila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nel casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione del servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Istituzione posto assistente Facolta' di economia e commercio- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Palermo in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Istituzione posto assistente Facolta' di economia e commercio- art. 3
Art. 3. Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, la Cassa di risparmio V. E. per le province siciliane si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, eri in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la Cassa di risparmio V. E. si impegna altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.
Istituzione posto assistente Facolta' di economia e commercio- art. 4
Art. 4. L'Universita' di Palermo, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente. L'Universita' di Palermo versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Istituzione posto assistente Facolta' di economia e commercio- art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Istituzione posto assistente Facolta' di economia e commercio- art. 6
Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nel modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nel casi previsti dalle vigenti leggi In materia di obbligazioni.
Istituzione posto assistente Facolta' di economia e commercio- art. 7
Art. 7. La presente convenzione fatta nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo e' esente da tassa di registro a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45), concernente "Provvedimenti per lo sviluppo della scuola". Essa sara' resa esecutiva non appena verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto che ho letto con chiara ed intellegibile voce ai comparenti alla presenza dei testimoni che, con le rispettive qualita', dichiarano di approvarlo perche' conforme alla volonta' da loro manifestata. Il presente atto e' stato in parte dattiloscritto con impiego di nastro indelebile ed in parte manoscritto su sei facciate e quanto nella presente. F.to: Michele GERBASI F.to: Salvatore ALOTTA, nel nome F.to: Guido AMENTA, teste F.to: Elena MINEO, teste F.to: Gaetano CAPPARELLI Registrato a Palermo il 24 aprile 1965, al n. 512, libro I, vol. 71/III Ufficio registro atti pubblici - Tassa esente. Il direttore: CARNANA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione GUI
Istituzione posto assistente Facolta' di economia e commercio- Atto di Rettifica
Repertorio 493 Atto di rettifica alla convenzione n. 489 di repertorio relativo alla istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facolta' di economia e commercio. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno due del mese di luglio in Palermo, nel Gabinetto del rettore dell'Universita', via Maqueda, innanzi a me dott. Gaetano Capparelli direttore amministrativo dell'Universita' di Palermo, delegato con decreto rettorale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto dell'Universita' medesima, ed alla presenza di testi a me noti idonei ai termini di legge: signor Guido Amenta, nato a Palermo il 1 ottobre 1923 e abitante in Palermo in via Istituto Pignatelli, 17; signora Mineo Elena, nata a Palermo il 18 gennaio 1920, abitante in Palermo, via Valdemone, 36; sono comparsi i seguenti signori: prof. Michele Gerbasi, nato a Monreale, addi' 4 gennaio 1900 e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Universita', sito in via Maqueda, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'8 febbraio 1965: dott. Salvatore Alotta, nato a Palermo, addi' 11 novembre 1906 e domiciliato in Palermo presso la Cassa di risparmio V. E. per le province siciliane nella sua qualita' di vice direttore generale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio del 10 dicembre 1964. Premesso: che con atto In data 22 aprile 1965, n. 489 di repertorio, registrato In Palermo il 24 aprile dello stesso anno al n. 512, libro I, vol. 71/111 dell'Ufficio registro atti pubblici e' stata stipulata tra l'Universita' di Palermo e la Cassa di risparmio, la convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facolta' di economia e commercio; che in detto anno all'art. 6 non e' stata prevista la condizione di decadenza in caso di mancato aumento dei contributi previsti nella convenzione stessa, a norma dell'art. 3; e che pertanto si rende necessario integrare detto articolo con la clausola sopradetta, e stipulare un atto di rettifica; tutto cio' premesso detti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue: l'art. 6 della convenzione stipulata il giorno 22 aprile 1965 e' sostituito dal seguente: Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nel modi previsti dall'art. 3; b) se vengano a cessare in tutto od In parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento I contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, Il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed 11 relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni. Art. 7. Il presente atto di rettifica fatto nell'interesse dell'Universita' degli studi di Palermo e' esente da tassa di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente: "Provvedimenti per lo sviluppo della Scuola". Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto che ho letto con chiara ed intellegibile voce ai comparenti alla presenza dei testimoni che, con le rispettive qualita', dichiarano di approvarlo perche' conforme alla volonta' da loro manifestata. Il presente atto e' stato in parte dattiloscritto con impiego di nastro indelebile ed in parte manoscritto su tre facciate e quanto Bella presente. F.to: Michele GEREASI F.to: Salvatore ALOTTA, nel nome F.to: Guido AMENTA, teste F.to: Elena MINEO, teste F.to: Gaetano CAPPARELLI Registrato a Palermo il 3 luglio 1965 al n. 808, libro 1°, vol. 71/III - Ufficio registro atti pubblici - Tassa esente. Il direttore: (firma illeggibile)
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