DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 184

Type DPR
Publication 1966-02-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 90. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 23) Geologia regionale; 24) Rilevamento geologico; 25) Arte mineraria; 26) Geotecnica. L'art. 153, relativa alla Scuola di specializzazione in Anestesiologia e' abrogato e sostituito dal seguente: "Alla Scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. L'iscrizione alla Scuola e' limitata, per ogni anno, a venti allievi". L'art. 208, relativo alla Scuola di specializzazione in Gerontologia e geriatria e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'iscrizione alla Scuola e' limitata, per Ogni anno accademico, a trenta allievi".

SARAGAT GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1966

Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 119. - VILLA

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