LEGGE 31 marzo 1966, n. 200
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza è così sostituito: "Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi. I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano. Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale. Le legioni, il nucleo centrale ed i nuclei regionali di polizia tributaria, la scuola sottufficiali, la legione allievi e la scuola di polizia tributaria sono comandi di Corpo. Hanno le funzioni di comandante di Corpo il capo o il sottocapo di Stato maggiore del comando generale e il vice comandante dell'Accademia. Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1966 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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