LEGGE 31 marzo 1966, n. 201
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Accademia nazionale di San Luca in Roma, autorizzato con legge 6 luglio 1960, n. 697, è elevato da lire 12 milioni lire 30 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
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