DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 220
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di: 20) Filosofia della religione; 21) Filosofia della storia. Art. 49. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: 20) Storia delle religioni; 21) Estetica; 22) Filosofia della religione; 23) Filosofia della storia. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di: 24) Spettroscopia (ad indirizzo fisico); 25) Meccanica quantistica (ad indirizzo fisico); 26) Teoria quantistica della misura (ad indirizzo fisico). Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: 22) Fitogeografia; 23) Ecologia vegetale; 24) Patologia generale; 25) Microbiologia. Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche e' aggiunto quello di: 24) Farmacologia. Art. 69. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di: 12) Microbiologia. Dopo l'art. 84 e' aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione di un Centro di calcolo con il seguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Centro di calcolo Art. 85. - Nell'Universita' e' costituito un Centro di calcolo, avente lo scopo di rispondere alle esigenze dell'insegnamento e della ricerca. Il Centro compie lavori in proprio e presta la sua opera a favore degli Istituti universitari ed eventualmente di terzi, ed e' regolato da apposito statuto con annesso regolamento approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
SARAGAT GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 139. - VILLA
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