DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1966, n. 227
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 1516, emesso nell'adunanza del 12 ottobre 1965; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Penna San Giovanni, in provincia di Macerata.
SARAGAT MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1966
Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 10.- VILLA
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